Capo I

Art. 2

In vigore dal 4 set 1998
1. L'identificazione si effettua mediante apposizione di un marchio ad inchiostro indelebile ed atossico che indica la categoria, la classe di qualità e lo stato d'ingrassamento del bestiame macellato, utilizzando le sigle e i numeri di cui al successivo , comma 1. 2. La marchiatura è apposta: a) sui quarti posteriori, a livello del controfiletto, all'altezza della quarta vertebra lombare; b) sui quarti anteriori, a livello della punta di petto, e diecitrenta centimetri di distanza dal centro dello sterno. L'altezza delle lettere e delle cifre è di almeno due centimetri. 3. L'identificazione può essere effettuata anche tramite etichettatura, previa autorizzazione da richiedere alla Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali del Ministero. 4. I responsabili degli stabilimenti, qualora autorizzati, si attengono alle disposizioni seguenti: a) le etichette sono numerate progressivamente e le loro dimensioni non possono essere inferiori a cm 5 ùx 10; b) oltre ai dati riguardanti la classificazione, le etichette indicano il numero di identificazione o di macellazione dell'animale, la data di macellazione ed il peso della carcassa; c) le indicazioni di cui alla precedente lettera b) debbono essere perfettamente leggibili ed esenti da qualsiasi correzione o cancellatura; d) le etichette non possono essere manomesse, sono tali da resistere alle lacerazioni e da aderire su ogni quarto (anteriore e posteriore), sulle parti anatomiche definite per la marchiatura. 5. Il responsabile della struttura di macellazione comunica il risultato della classificazione alle persone fisiche o giuridiche che fanno procedere all'abbattimento del proprio bestiame, così come disposto dall', paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1186/90. 6. La comunicazione contiene l'indicazione delle classi di conformazione e d'ingrasso nonché delle categorie di animali, sulle fatture destinate al fornitore dell'animale, ovvero, su un documento amministrativo allegato alla fattura, da indirizzare al fornitore dell'animale.
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