Capo I
Art. 3
In vigore dal 4 set 1998
1. I responsabili degli stabilimenti, per ottemperare al disposto dell', si avvalgono di esperti classificatori in possesso di abilitazione e di tesserino rilasciati previo superamento di apposito corso.
2. Il tesserino di cui al comma 1 contiene gli elementi di identificazione dell'esperto, compreso il numero progressivo di matricola, ed è predisposto e rinnovato secondo le disposizioni che, al riguardo, sono stabilite con apposito provvedimento del Ministro per le politiche agricole.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1998-05-04;298#art-3