Capo III
Art. 8
In vigore dal 4 set 1998
1. Le comunicazioni dei prezzi rilevati sono trasmesse direttamente al Ministero, entro e non oltre le ore 13 del martedì successivo alla settimana di riferimento. La medesima comunicazione è inviata anche alle camere di commercio competenti per territorio.
2. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, il Ministero provvede all'elaborazione del prezzo medio nazionale da divulgare e comunicare, ai sensi del regolamento CE n. 295/96 della Commissione, ai servizi comunitari.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1998-05-04;298#art-8