Capo III

Art. 9

In vigore dal 4 set 1998
1. Se nelle province sono presenti numerosi stabilimenti, il Ministero può operare una selezione, tra quelli più rappresentativi, ai fini degli adempimenti di cui all', comma 2. 2. Le camere di commercio, sulla base delle comunicazioni di cui all', comma 1, provvedono a diffondere i prezzi tramite le apposite mercuriali od ogni altro mezzo utile di divulgazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1998-05-04;298#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo