Capo III
Art. 9
In vigore dal 4 set 1998
1. Se nelle province sono presenti numerosi stabilimenti, il Ministero può operare una selezione, tra quelli più rappresentativi, ai fini degli adempimenti di cui all', comma 2.
2. Le camere di commercio, sulla base delle comunicazioni di cui all', comma 1, provvedono a diffondere i prezzi tramite le apposite mercuriali od ogni altro mezzo utile di divulgazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1998-05-04;298#art-9