Art. 7
Prova preliminare
In vigore dal 31 mar 1998
1. Qualora le domande di partecipazione superino di oltre cento volte il numero dei posti messi a concorso e non siano inferiori a quindicimila, l'ammissione agli accertamenti psicofisici ed attitudinali è preceduta dalla prova preliminare a carattere generale mediante idonei tests prevista dall' della legge 30 novembre 1990, n. 359.
2. L'esclusione dal concorso per mancato superamento della prova preliminare è disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:1998-02-03;45#art-7