Art. 7

Prova preliminare

In vigore dal 31 mar 1998
1. Qualora le domande di partecipazione superino di oltre cento volte il numero dei posti messi a concorso e non siano inferiori a quindicimila, l'ammissione agli accertamenti psicofisici ed attitudinali è preceduta dalla prova preliminare a carattere generale mediante idonei tests prevista dall' della legge 30 novembre 1990, n. 359. 2. L'esclusione dal concorso per mancato superamento della prova preliminare è disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:1998-02-03;45#art-7

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Prova preliminare (Art. 7 Regolamento recante norme per l'espletamento del concorso pubblico e del concorso interno per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, cosi' come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.) — Testo vigente | Portale Normativo