Art. 10

Mancata presentazione dei candidati

In vigore dal 31 mar 1998
1. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per l'eventuale prova preliminare, per l'accertamento dell'idoneità psicofisica, per la valutazione delle qualità attitudinali e per le prove d'esame viene escluso dal concorso con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
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Mancata presentazione dei candidati (Art. 10 Regolamento recante norme per l'espletamento del concorso pubblico e del concorso interno per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, cosi' come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.) — Testo vigente | Portale Normativo