Art. 6
Accertamenti psicofisici ed attitudinali
In vigore dal 31 mar 1998
1. I candidati, prima della prova scritta prevista dal bando di concorso, sono sottoposti a visita psicofisica e, se giudicati idonei, vengono ammessi a sostenere le prove attitudinali.
2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psicofisici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, e successive modifiche ed integrazioni, i candidati sono sottoposti ad un esame clinico generale ed a prove strumentali di laboratorio.
3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, e successive modifiche ed integrazioni, ai candidati sono proposti, da una commissione di selettori, una serie di tests, collettivi ed individuali, integrati da un colloquio.
4. Il giudizio di non idoneità al servizio di polizia espresso dalla commissione per l'accertamento dei requisiti psicofisici ovvero dalla commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali è definitivo e comporta l'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
5. Le commissioni di cui al comma precedente sono nominate con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
Storico versioni
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