Art. 2
Concorso pubblico - Bando di concorso
In vigore dal 31 mar 1998
1. Il concorso pubblico è indetto, su base nazionale, con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel quale sono indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso ed, eventualmente, la distribuzione degli stessi nelle diverse regioni;
b) il numero dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie ed i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio;
c) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
d) i documenti prescritti;
e) il termine e le modalità di presentazione delle domande di ammissione al concorso e dei documenti di cui alla precedente lettera d);
f) il programma delle prove d'esame ed il diario della prova scritta;
g) la votazione minima da conseguire nelle prove d'esame;
h) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
2. Per particolari esigenze possono essere banditi concorsi per una o più regioni.
3. La sede o le sedi nelle quali ha luogo la prova scritta, nonché il diario di detta prova sono stabiliti con lo stesso decreto che indice il concorso o con successiva comunicazione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del giorno indicato nel bando di concorso.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Storico versioni
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