Art. 5

Riserve di posti

In vigore dal 31 mar 1998
1. Un sesto dei posti disponibili è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente. 2. Un sesto dei posti disponibili è riservato ai sensi dell'articolo 52, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, cosi come sostituito dall' della legge 20 novembre 1987, n. 472, agli appartenenti agli altri ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti, ad eccezione del limite di età. È possibile partecipare a tale riserva per non più di due volte. 3. Al concorso si applicano le disposizioni previste dalle leggi speciali concernenti le riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini, subordinatamente, comunque, all'accertamento dei requisiti prescritti. 4. Si applica, altresì, la riserva dei posti a favore di coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. 5. I candidati che concorrono ai posti riservati di cui al comma precedente sostengono le prove d'esame nella lingua italiana o tedesca da essi prescelta nella domanda di concorso. 6. I candidati dichiarati vincitori nei posti riservati di cui al comma 4 vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano ovvero di Trento con competenza regionale. 7. I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori saranno conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati che hanno superato le prove.
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