Art. 12
Graduatoria del concorso pubblico
In vigore dal 31 mar 1998
1. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.
2. Il decreto di cui al comma precedente è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno e di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Storico versioni
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