Art. 15

Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso interno

In vigore dal 31 mar 1998
Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso interno 1. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di ammissione al concorso prescritti dall'articolo 27, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, alla data del bando di concorso. 2. Sono esclusi dal concorso coloro che nel biennio precedente la data del bando abbiano riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave o che nel medesimo periodo abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono". 3. È inoltre escluso dal concorso, a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio. 4. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti è disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
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