Art. 19
Titoli di servizio
In vigore dal 31 mar 1998
1. Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 12;
b) qualità delle mansioni svolte - con particolare riferimento alla competenza professionale ed al grado di responsabilità assunta, fino a punti 12.
Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, con proprio decreto avente natura di atto di indirizzo per tutti i concorsi interni, individua, anche per fasce, i punteggi attribuibili a ciascuna tipologia di incarichi in relazione al rilievo degli stessi;
c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6;
d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati, fino a punti 4;
e) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 4;
f) speciali riconoscimenti, fino a punti 6;
g) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 6.
2. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina, altresì in modo omogeneo i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione.
3. Il direttore centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice il fascicolo personale dei candidati, copia dello stato matricolare, le domande di partecipazione corredate da un foglio notizie contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente dell'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dai candidati.
4. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.
5. Le somme dei punti assegnati dai membri della commissione per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro.
6. Il totale così ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.
7. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove d'esame.
Storico versioni
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