Art. 20
Graduatoria
In vigore dal 31 mar 1998
1. La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma del voto riportata nella prova scritta, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio acquisito per i titoli.
2. A parità di punteggio, ha la precedenza il concorrente con qualifica più elevata ed, a parità di qualifica, il concorrente che ha la precedenza in ruolo.
3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
4. I posti rimasti scoperti nell'aliquota riservata sono devoluti agli altri candidati.
5. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
Storico versioni
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