Art. 18

Prove d'esame

In vigore dal 31 mar 1998
1. Le prove d'esame del concorso interno sono costituite da una prova scritta ed un colloquio che vertono sulle materie indicate nell' del presente regolamento. 2. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi. 3. Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trenta cinquantesimi.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:1998-02-03;45#art-18

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Prove d'esame (Art. 18 Regolamento recante norme per l'espletamento del concorso pubblico e del concorso interno per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, cosi' come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.) — Testo vigente | Portale Normativo