Art. 18
Prove d'esame
In vigore dal 31 mar 1998
1. Le prove d'esame del concorso interno sono costituite da una prova scritta ed un colloquio che vertono sulle materie indicate nell' del presente regolamento.
2. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi.
3. Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trenta cinquantesimi.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:1998-02-03;45#art-18