Art. 6
Direttore generale
In vigore dal 20 ago 1998
1. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni, del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione, anche fra personale estraneo all'Istituto, in possesso di idonei e documentati requisiti professionali con esperienza in analoghi incarichi.
2. Il direttore generale sovraintende all'attività di gestione dell'Istituto al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi fissati dal consiglio di indirizzo e vigilanza e dal consiglio di amministrazione e partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di indirizzo e vigilanza e del consiglio di amministrazione.
3. Sovraintende all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità di indirizzo tecnicoamministrativo.
4. Dà attuazione alle delibere del consiglio di amministrazione.
5. Il direttore generale fornisce al consiglio di indirizzo e vigilanza la documentazione richiesta sull'andamento della gestione dell'Istituto.
6. Decide in merito ai reclami proposti in materia di prestazioni entro trenta giorni dalla presentazione, sentito il dirigente competente.
Storico versioni
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