Art. 2
Presidente
In vigore dal 20 ago 1998
1. Il presidente è nominato con la procedura di cui all' della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. La nomina viene conferita su proposta del Ministro delle comunicazioni a soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, di riconosciuta e documentata competenza ed esperienza in materia di amministrazione e organizzazione, preferibilmente nell'ambito delle attività istituzionali dell'ente.
3. Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
b) convoca almeno ogni due mesi il consiglio di amministrazione, predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al consiglio medesimo, dandone comunicazione al presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza e assicurandone la relativa istruttoria;
c) convoca il consiglio di amministrazione, quando ne facciano richiesta non meno di cinque consiglieri, entro otto giorni da tale richiesta, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati nella richiesta medesima;
d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali dell'Istituto;
e) può, nei limiti imposti dalla legislazione vigente e nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione, delegare, nel caso di assenza ed impedimento, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti, la rappresentanza legale dell'Istituto ad un membro del consiglio di amministrazione, al direttore generale, ai dirigenti o ad altri funzionari. I relativi atti sono comunicati al consiglio di amministrazione nella prima seduta utile;
f) adotta, anche su proposta del direttore generale, in caso di assoluta urgenza che non consenta una convocazione del consiglio di amministrazione in tempo utile ad evitare un pregiudizio per l'Istituto, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di presentarli per la ratifica al consiglio stesso nella prima seduta utile;
g) firma gli atti e documenti che comportano impegni per l'Istituto, ferme restando le attribuzioni conferite ai dirigenti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
h) dispone la trasmissione al consiglio di indirizzo e vigilanza delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione;
i) rappresenta l'Istituto nelle trattative sindacali a livello nazionale;
l) nomina, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza, i componenti dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. L'indennità di carica ed il gettone di presenza spettanti al Presidente sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni, di intesa con il Ministro del tesoro.
Storico versioni
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