Art. 5

Collegio dei revisori dei conti

In vigore dal 20 ago 1998
1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro delle comunicazioni ed è composto da tre membri effettivi, designati rispettivamente dal Ministro del tesoro, dal Ministro delle comunicazioni, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il membro designato dal Ministro del tesoro svolge le funzioni di presidente. 2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti. 3. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente. 4. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal membro effettivo con maggiore anzianità nella carica o, a parità di anzianità nella carica, dal più anziano per età. 5. Il collegio dei revisori esercita le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile. 6. I componenti del collegio dei revisori dei conti intervengono, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione e del consiglio di indirizzo e vigilanza. 7. L'indennità di carica ed il gettone di presenza spettanti ai componenti del collegio dei revisori sono determinati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.
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