Art. 1
O r g a n i
In vigore dal 20 ago 1998
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO
ed
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Visto l', comma 11, del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che prevede che con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono rideterminate l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica 12 giugno 1995, n. 329 con il quale è stato adottato il regolamento riguardante l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Ritenuto di dover apportare alcune modifiche al citato decreto ministeriale n. 329/1995, tra cui l'inserimento del Consiglio di indirizzo e vigilanza tra gli organi dell'Istituto postelegrafonici;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione per gli atti normativi nell'adunanza del 7 luglio 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota GM/105703/4334/DL/PON del 30 luglio 1997);
Adotta
il seguente regolamento:
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O r g a n i
1. Sono organi dell'Istituto:
a) il presidente;
b) il consiglio di indirizzo e vigilanza;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) il direttore generale.
2. Gli organi di cui al comma 1, con esclusione di quello di cui alla lettera e), durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
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