Art. 4
Consiglio di amministrazione
In vigore dal 26 mar 2003
1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni.
2. Fanno parte del consiglio di amministrazione, oltre al presidente dell'Istituto che lo presiede:
a) due membri designati dal Ministro delle comunicazioni;
b) un membro designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
c) un membro designato dal Ministro del tesoro;
d) due membri designati dall'ente Poste Italiane.
3. Il presidente nomina il segretario del consiglio di amministrazione scegliendolo tra i funzionari dell'istituto.
4. Il consiglio di amministrazione, nell'osservanza degli indirizzi generali fissati dal consiglio di indirizzo e vigilanza:
a) predispone i piani pluriennali, il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo;
b) delibera i piani di impiego dei fondi disponibili nell'ambito dei predetti piani pluriennali e dei criteri di investimento e disinvestimento approvati dal consiglio di indirizzo e vigilanza;
c) attribuisce al direttore generale le risorse annuali di spesa;
d) delibera l'ordinamento dei servizi ed il regolamento organico del personale nonché le variazioni delle dotazioni organiche;
e) delibera il piano annuale o pluriennale di assunzioni del personale;
f) propone la nomina del direttore generale;
g) su proposta del direttore generale predispone l'ordinamento dei servizi e la relativa disciplina amministrativa ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che deve tener conto delle peculiarità delle attività svolte e della disciplina delle diverse finalità istituzionali che l'Istituto persegue, nonché dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
h) attribuisce ad un dirigente, eventualmente conferendogli le funzioni vicarie, il compito di sostituire il Direttore generale in caso di assenza o impedimento dello stesso.
5. Il funzionamento del consiglio di amministrazione è disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal consiglio stesso. Per la validità delle sedute del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
6. Le delibere del consiglio di amministrazione sono soggette al controllo previsto dalle disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
7. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di indirizzo e vigilanza.
8. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute successive del consiglio comporta la decadenza dalla carica che viene disposta, su proposta del Ministro delle comunicazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
9. L'indennità di carica ed il gettone di presenza spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
10. Il compenso per il segretario del consiglio di amministrazione è determinato con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.comunicazioni:decreto:1997-12-18;523#art-4