Art. 6
In vigore dal 4 feb 1998
1. Sono esclusi dalla franchigia di cui all'articolo precedente:
a) i prodotti alcolici;
b) i profumi e l'acqua da toletta;
c) i tabacchi e i prodotti del tabacco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1997-12-05;489#art-6