Art. 6

In vigore dal 4 feb 1998
1. Sono esclusi dalla franchigia di cui all'articolo precedente: a) i prodotti alcolici; b) i profumi e l'acqua da toletta; c) i tabacchi e i prodotti del tabacco.
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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1997-12-05;489#art-6

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