Art. 7

In vigore dal 22 giu 2016
1. Sono ammesse in franchigia dai diritti doganali le merci oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale, inviate da un privato che si trova in un Paese terzo ad un altro privato che si trova nel territorio doganale della Comunità, che soddisfino i requisiti di cui all'. 1-bis. Nel caso di applicazione della franchigia di cui al comma 1 sono ammessi alla franchigia dai diritti doganali anche i relativi servizi accessori a prescindere dal loro ammontare.

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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1997-12-05;489#art-7

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