Art. 8

In vigore dal 25 dic 2008
1. Sono considerate piccole spedizioni prive di carattere commerciale le spedizioni che nel contempo: a) presentino carattere occasionale; b) riguardino esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari e che, per loro natura e quantità, escludano qualsiasi interesse di ordine commerciale; c) riguardino merci il cui valore globale non superi 45 euro, ivi compreso il valore delle merci di cui al successivo articolo; d) non risultino effettuate dietro corrispettivo in qualsiasi forma.

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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1997-12-05;489#art-8

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