Art. 8
In vigore dal 25 dic 2008
1. Sono considerate piccole spedizioni prive di carattere commerciale le spedizioni che nel contempo:
a) presentino carattere occasionale;
b) riguardino esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari e che, per loro natura e quantità, escludano qualsiasi interesse di ordine commerciale;
c) riguardino merci il cui valore globale non superi 45 euro, ivi compreso il valore delle merci di cui al successivo articolo;
d) non risultino effettuate dietro corrispettivo in qualsiasi forma.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1997-12-05;489#art-8