Art. 3

In vigore dal 4 feb 1998
1. Il trasferimento di residenza di cui all' del regolamento comunitario e della direttiva comunitaria n. 83/181/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 è comprovato dalla presentazione di uno dei seguenti documenti: a) certificato del comune dove è stata eletta la nuova residenza, che riporti lo stato di famiglia, il luogo di precedente residenza e la data di trasferimento; b) dichiarazione rilasciata dall'autorità consolare italiana nel Paese terzo, attestante il periodo di permanenza all'estero e la data di trasferimento; c) altra documentazione riconosciuta idonea dal capo della circoscrizione competente sull'ufficio doganale di importazione, tenuto conto del soggetto beneficiario e delle caratteristiche dell'operazione. Tale documentazione a titolo esemplificativo può essere costituita da: 1) attestazione rilasciata dall'impresa od ente nel Paese terzo alle cui dipendenze il soggetto beneficiario abbia lavorato; 2) contratto di affitto di immobile per abitazione del soggetto beneficiario nel Paese terzo; 3) comunicazione del Ministero degli affari esteri di accreditamento di personale diplomatico consolare, giornalisti. 2. L'importazione in franchigia è comunicata all'ufficio doganale nella cui competenza territoriale si trova il luogo di nuova residenza, se effettuata da ufficio doganale diverso.
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