Art. 1
In vigore dal 22 giu 2016
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dall' della legge 26 novembre 1992, n. 479, che attribuisce al Ministro delle finanze la competenza ad adottare regolamenti per stabilire, al fine dell'adeguamento alle disposizioni adottate dai competenti organi comunitari, condizioni, modalità e formalità per l'ammissione alle franchigie dai diritti doganali previste dall'articolo 12 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 723 del 1965 e dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983;
Visto il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 355/94 del Consiglio, del 14 febbraio 1994;
Vista la direttiva 78/1035/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1978, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti da Paesi terzi, modificata dalla direttiva n. 85/576/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985;
Vista la direttiva n. 83/181/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, modificata da ultimo dalla direttiva n. 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 16 ottobre 1990, n. 441, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 1991, recante esenzione dai diritti doganali per merci oggetto di piccole spedizioni all'interno della Comunità ed in provenienza da Paesi terzi;
Visto l'articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dall' della legge 26 novembre 1992, n. 479, che dispone l'esenzione dal pagamento dei diritti di confine, diversi da quelli contemplati dal citato regolamento (CEE) n. 918/83 delle merci per le quali risultano soddisfatte le medesime condizioni prescritte, per la franchigia daziaria, dal regolamento stesso, e il non assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto delle importazioni di merci oggetto delle direttive del Consiglio delle Comunità europee adottate in materia di determinazione del campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977;
Ritenuta la necessità di adeguare la normativa nazionale alle summenzionate disposizioni comunitarie;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 6 ottobre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-7592 del 31 ottobre 1997;
Adotta il presente regolamento:
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
a) "diritti doganali", l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dall' della legge 26 novembre 1992, n. 479;
b) "diritti di confine", i diritti previsti all'articolo 34, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
c) "regolamento comunitario", il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983;
d) "direttiva comunitaria", la direttiva 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006 e la direttiva n. 83/181/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983;
e) "valore globale" o "valore intrinseco", il valore delle merci presentate all'importazione, escluse le spese di trasporto e quelle di assicurazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1997-12-05;489#art-1