Art. 2

In vigore dal 4 feb 1998
1. Sono ammesse in franchigia dai diritti doganali le importazioni di merci per le quali l'esenzione è disposta, con carattere di obbligatorietà, rispettivamente dal regolamento comunitario per i diritti di confine e dalla direttiva comunitaria per l'imposta sul valore aggiunto. 2. La franchigia è concessa alle condizioni e con le modalità e formalità determinate dal regolamento comunitario e dalle direttive comunitarie.
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