Art. 7
Affidamento della gestione
In vigore dal 24 apr 1998
1. L'affidamento in concessione della gestione totale aeroportuale alle società di capitale di cui al precedente è effettuato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, della difesa, su istanza da presentarsi da parte delle società richiedenti, entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, da integrare, entro i successivi sei mesi, con una domanda corredata da un programma di intervento, comprensivo del piano degli investimenti e del piano economicofinanziario, nel rispetto delle condizioni previste dall', comma 1-quinquies, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 1995, n. 351.
2. Con il decreto di approvazione della domanda di affidamento di cui al precedente comma 1, viene altresì determinato il periodo di durata della concessione che può superare i venti anni, nel limite massimo di quaranta, in relazione alle valutazioni formulate con riferimento ai contenuti del programma di intervento di cui al comma 1.
3. L'affidamento in concessione delle gestioni totali aeroportuali alle società di capitale richiedenti è subordinato alla sottoscrizione:
a) della convenzione da predisporsi secondo le indicazioni contenute nel disciplinare tipo di cui al successivo , comma 1;
b) del contratto di programma da predisporsi secondo i contenuti di cui alla delibera CIPE 24 aprile 1996, recante linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1997-11-12;521#art-7