Art. 3
Capitale minimo delle società di gestione aeroportuale
In vigore dal 24 apr 1998
1. Il capitale sociale delle società di gestione aeroportuale è determinato in base alle unità di traffico globale calcolate su base annua, espresse in Workloadunits (WLU), dove una unità equivale ad un passeggero o ad un quintale di merce o di posta e non può essere inferiore a quanto determinato nelle seguenti classi:
a) fino a lire 200 milioni per aeroporti con traffico sino a 100.000 WLU/anno;
b) lire 1.000 milioni per aeroporti con traffico sino a 300.000 WLU/anno;
c) lire 6.000 milioni per aeroporti con traffico sino a 1.000.000 WLU/anno;
d) lire 15.000 milioni per aeroporti con traffico sino a 2.000.000 WLU/anno;
e) lire 25.000 milioni per aeroporti con traffico sino a 5.000.000 WLU/anno;
f) lire 50.000 milioni per aeroporti con traffico superiore al volume annuo di cui alla lettera e).
2. L'obbligo di adeguamento del capitale delle società di gestione, in relazione alle varie classi indicate nel comma precedente, si determina sulla base della media del volume di traffico accertato nell'ultimo biennio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1997-11-12;521#art-3