Art. 4

Atto costitutivo

In vigore dal 24 apr 1998
1. L'atto costitutivo della società di gestione aeroportuale indica specificatamente: a) che l'oggetto principale dell'attività societaria consiste nello sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale, nonché nelle attività connesse o collegate purchè non a carattere prevalente; b) che i risultati dell'esercizio delle attività connesse o collegate di cui alla lettera a) sono separatamente evidenziati ed illustrati, in maniera chiara e distinta, nei bilanci ed in tutti i documenti contabili; c) la misura minima della partecipazione dei soci pubblici al capitale sociale non inferiore al quinto, al fine di assicurarne il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea; d) che l'ingresso di altri enti locali nella società avviene mediante un corrispondente aumento del capitale sociale; e) l'esclusione, fino al 31 dicembre del terzo anno dalla data di costituzione della società, di atti di cessione di quote o di azioni, costituzione di diritti reali sulle stesse ed ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza del socio privato, qualora esistente al momento della costituzione della società mista; f) le modalità e le condizioni per la cessione di quote o di azioni, costituzione di diritti reali sulle stesse e ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza del soggetto che la detiene; g) la quota delle azioni da riservare, in caso di collocazione sul mercato, all'azionariato diffuso.
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