Art. 10

Criteri di gestione

In vigore dal 24 apr 1998
1. Salvo l'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa vigente e dalla convenzione, la società di gestione aeroportuale: a) gestisce l'aeroporto quale complesso di beni, attività e servizi organizzati destinati alle attività aeronautiche civili, adottando ogni opportuna iniziativa in favore delle comunità territoriali vicine, in ragione dello sviluppo intermodale dei trasporti; b) organizza e gestisce l'impresa aeroportuale garantendo l'ottimizzazione delle risorse disponibili per la produzione di attività e di servizi di adeguato livello qualitativo, nel rispetto dei principi di sicurezza, di efficienza, di efficacia e di economicità; c) eroga i servizi di competenza con continuità e regolarità, nel rispetto del principio di imparzialità e secondo le regole di non discriminazione dell'utenza; d) adotta, entro nove mesi dall'entrata in vigore del regolamento, sulla base dei principi definiti nel disciplinare tipo, la Carta dei servizi da sottoporre all'approvazione dell'Autorità vigilante di cui all'.
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