Art. 11

Vigilanza

In vigore dal 24 apr 1998
1. Compete al Ministro dei trasporti e della navigazione: a) vigilare sull'attività delle società affidatarie delle gestioni aeroportuali verificando che essa si svolga nel rispetto della disciplina stabilita dal regolamento, dalla convenzione e dal contratto di programma, con particolare attenzione al rispetto dei principi di sicurezza, efficienza ed efficacia, economicità, alla imparziale erogazione dei servizi, alla continuità, alla regolarità, alla integrazione modale; b) approvare gli aggiornamenti e le variazioni al programma di intervento e al piano degli investimenti formulate in relazione all'andamento delle attività aeroportuali; c) vigilare sulla realizzazione del programma di intervento e del piano degli investimenti, sulla scorta di una relazione annuale trasmessa dalle società affidatarie; d) verificare l'attuazione della disciplina stabilita nella Carta dei servizi. 2. Per consentire il corretto adempimento dei compiti di vigilanza, per il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Ministro del tesoro, nominano, rispettivamente, un sindaco in ciascuna delle società di gestione aeroportuale. 3. Il sindaco nominato dal Ministro del tesoro assume, a norma delle disposizioni vigenti, la funzione di presidente del collegio sindacale della società di gestione aeroportuale.
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