Art. 15
E n t r a t e
In vigore dal 24 apr 1998
1. Alla società di gestione aeroportuale competono tutte le entrate dirette ed indirette derivanti dall'esercizio dell'attività aeroportuale, come definite nell'atto di costituzione della società, e dalla utilizzazione delle aree demaniali, secondo la normativa di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, all', comma 10, della legge 24 ottobre 1993, n. 537, all', commi 189 e 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed al decreto ministeriale 20 gennaio 1997.
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