Art. 14

Certificazione dei bilanci

In vigore dal 24 apr 1998
1. I bilanci delle società di gestione aeroportuale, dopo l'approvazione da parte degli organi societari, sono trasmessi, previa certificazione da parte di società di revisione contabile, in conformità alla normativa vigente, all'autorità vigilante di cui all' ed al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.
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