Art. 14 · Certificazione dei bilanci

Art. 14

14 / 17

Certificazione dei bilanci

In vigore dal 24 apr 1998
1. I bilanci delle società di gestione aeroportuale, dopo l'approvazione da parte degli organi societari, sono trasmessi, previa certificazione da parte di società di revisione contabile, in conformità alla normativa vigente, all'autorità vigilante di cui all' ed al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1997-11-12;521#art-14