Art. 12
Contestazione degli addebiti
In vigore dal 24 apr 1998
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione nell'esercizio della funzione di vigilanza, accertata la violazione degli obblighi specifici previsti da disposizioni normative o dalla convenzione, procede alla contestazione degli addebiti fissando un termine per le controdeduzioni.
2. L'autorità vigilante di cui all', all'esito della fase istruttoria e previo contraddittorio con la parte interessata, dispone, con provvedimento motivato, i necessari interventi con addebito degli eventuali oneri alla società di gestione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1997-11-12;521#art-12