Art. 12

Contestazione degli addebiti

In vigore dal 24 apr 1998
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione nell'esercizio della funzione di vigilanza, accertata la violazione degli obblighi specifici previsti da disposizioni normative o dalla convenzione, procede alla contestazione degli addebiti fissando un termine per le controdeduzioni. 2. L'autorità vigilante di cui all', all'esito della fase istruttoria e previo contraddittorio con la parte interessata, dispone, con provvedimento motivato, i necessari interventi con addebito degli eventuali oneri alla società di gestione.
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