Art. 6
In vigore dal 19 nov 1997
1. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente al regolamento disciplinante l'istituzione dell'albo cui sono iscritti i soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo e la relativa procedura.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 settembre 1997
Il Ministro: Treu Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1997
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 247
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1997-09-03;382#art-6