Art. 5

In vigore dal 19 nov 1997
1. Al termine dei due anni decorrenti dalla data di concessione dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo, la società potrà richiedere al direttore generale per l'impiego l'autorizzazione definitiva, fornendo idonea documentazione circa il rispetto degli adempimenti di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e successiva regolamentazione emenata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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