Art. 2
In vigore dal 19 nov 1997
1. La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e deve contenere la dichiarazione che la società eserciterà la predetta attività nel rispetto delle modalità di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché della successiva regolamentazione emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1997-09-03;382#art-2