Art. 4
In vigore dal 19 nov 1997
1. Il direttore generale per l'impiego, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta della domanda di cui all', comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, rilascia, acquisito il parere della commissione centrale per l'impiego e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all', commi 2 e 3, della medesima legge, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente all'iscrizione all'albo di cui all', comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
2. Le società autorizzate all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9-bis della legge 28 novembre 1996, n. 608.
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1997-09-03;382#art-4