Art. 1

In vigore dal 19 nov 1997
Il MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante: "Norme in materia di promozione dell'occupazione"; Visto in particolare l', comma 5, della citata legge, che prevede di stabilire, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione provvisoria all'esercizio della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 28 luglio 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri avvenuta con nota del 9 settembre 1997 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: . 1. Le società in possesso dei requisiti di cui all', commi 2 e 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, presentano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - Div. I, anche a mezzo raccomandata, la domanda di autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo.
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