Art. 1
In vigore dal 19 nov 1997
Il MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante: "Norme in
materia di promozione dell'occupazione";
Visto in particolare l', comma 5, della citata legge, che
prevede di stabilire, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione provvisoria all'esercizio della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 28 luglio 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
avvenuta con nota del 9 settembre 1997 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
.
1. Le società in possesso dei requisiti di cui all',
commi 2 e 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, presentano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - Div. I, anche a mezzo raccomandata, la domanda di autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1997-09-03;382#art-1