Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 19 nov 1997
1. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente al regolamento disciplinante l'istituzione dell'albo cui sono iscritti i soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo e la relativa procedura. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 settembre 1997 Il Ministro: Treu Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1997 Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 247
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urn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1997-09-03;382#art-6