Art. 3
In vigore dal 19 nov 1997
1. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal direttore generale per l'impiego.
2. Nell'ultima pagina del registro il direttore indica il numero dei fogli di cui è composto.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1997-09-03;381#art-3