Art. 1

In vigore dal 19 nov 1997
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante: "Norme in materia di promozione dell'occupazione"; Visto in particolare l', comma 1, della citata legge che prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'albo delle società che esercitano l'attività di fornitura di lavoro temporaneo; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 28 luglio 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri avvenuta con nota del 9 settembre 1997 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: . 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito l'albo delle società che esercitano l'attività di fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell' della legge 24 giugno 1997, n. 196, affidato alla responsabilità del direttore generale per l'impiego.
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