Art. 6

In vigore dal 19 nov 1997
1. Il direttore generale per l'impiego autorizza l'iscrizione all'albo, con la data ed il numero di iscrizione in ordine di definizione delle istruttorie, che avvengono di seguito sulla base della data di presentazione delle domande, fatta salva la necessità di ulteriori accertamenti e salvo esito negativo. 2. Il direttore generale per l'impiego sospende, dandone comunicazione motivata alla società, l'autorizzazione provvisoria o definitiva all'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo, per le società che risultino non avere ottemperato agli adempimenti previsti dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, dalle norme ordinarie sul collocamento e dalla regolamentazione attuativa emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 3. Ove la società non dimostri di essersi adeguata a quanto richiesto, il direttore generale per l'impiego dispone la cancellazione dall'albo e la revoca definitiva dell'autorizzazione di cui all', comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
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