Art. 7
In vigore dal 19 nov 1997
1. L'ufficio provvede a comunicare tempestivamente agli interessati, a mezzo telegrafico o con raccomandata, l'autorizzazione all'iscrizione all'albo o il provvedimento negativo e ne dispone, ove vengano meno i requisiti di legge, la cancellazione d'ufficio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 settembre 1997
Il Ministro: Treu Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1997
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 245
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1997-09-03;381#art-7