Art. 2
In vigore dal 19 nov 1997
1. L'albo è costituito da un registro in cui sono iscritte le società di cui all', comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, per le quali sia stata accertata la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3.
2. Il registro consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica. Nella prima parte del registro sono iscritte le società, con l'indicazione della denominazione sociale, che dovrà includere le parole "società di fornitura di lavoro temporaneo", la nazionalità italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea.
3. L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine ed è accompagnata dall'indicazione della data, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa società e del volume in cui è contenuta la documentazione richiesta dalla legge e dal presente regolamento. Alla fine della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente la denominazione della società, il numereo della pagina in cui la stessa è iscritta ed il riferimento alla parte analitica del registro.
4. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni società, sono indicati la data dell'atto costitutivo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta ed il relativo numero d'iscrizione o copia della ricevuta della richiesta d'iscrizione al medesimo ufficio, la denominazione, la durata, se determinata, l'ammontare del capitale versato quale risulta esistente dall'ultimo bilancio, l'istituto di credito presso il quale è stato versato il deposito cauzionale di cui all', comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, la sede sociale e le sedi secondarie, il cognome ed il nome degli amministratori e dei dirigenti muniti di rappresentanza della società.
5. Per le società cooperative ammesse all'iscrizione all'albo, dovranno essere inoltre indicati gli estremi delle eventuali autorizzazioni governative previste dalle leggi speciali e, per le società cooperative di produzione e lavoro, la documentazione inerente i requisiti previsti dai commi 2 e 3 dell' della legge 24 giugno 1997, n. 196.
6. Nella parte analitica del registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con l'indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza. Sono altresì iscritti gli atti con cui le società deliberano l'aumento del capitale, le fusioni, le trasformazioni, l'estinzione, lo scioglimento e la nomina dei liquidatori.
Storico versioni
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