Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 19 nov 1997
1. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal direttore generale per l'impiego. 2. Nell'ultima pagina del registro il direttore indica il numero dei fogli di cui è composto.
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urn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1997-09-03;381#art-3