Art. 6

In vigore dal 5 dic 1997
1. Dopo l'articolo 11 del regolamento è aggiunto il seguente articolo 12: "Art. 12 (Elenco delle associazioni). - 1. Ai fini dell'elargizione prevista dall', comma 1, secondo periodo, della legge i prefetti inviano al commissario straordinario l'elenco delle associazioni e delle organizzazioni operanti nella provincia.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 luglio 1997 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Il Ministro del tesoro Ciampi Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro dell'interno Napolitano Il Ministro di grazia e giustizia Flick Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1997 Registro n. 1 Industria, foglio n. 213
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Art. 6 Regolamento recante modificazioni al regolamento concernente le modalita' per la gestione del Fondo di solidarieta' per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni, adottato con decreto ministeriale 12 agosto 1992, n. 396, e modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 431. — Testo vigente | Portale Normativo