Art. 6
In vigore dal 5 dic 1997
1. Dopo l'articolo 11 del regolamento è aggiunto il seguente articolo 12:
"Art. 12 (Elenco delle associazioni). - 1. Ai fini dell'elargizione prevista dall', comma 1, secondo periodo, della legge i prefetti inviano al commissario straordinario l'elenco delle associazioni e delle organizzazioni operanti nella provincia.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 luglio 1997
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Bersani
Il Ministro del tesoro
Ciampi
Il Ministro delle finanze
Visco
Il Ministro dell'interno
Napolitano
Il Ministro di grazia e giustizia
Flick
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1997
Registro n. 1 Industria, foglio n. 213
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1997-07-09;400#art-6