Art. 1
In vigore dal 5 dic 1997
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e
giustizia
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive;
Visto, in particolare, l', comma 4, del predetto decreto-legge n. 419/1991, con il quale è stabilito che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, sono disciplinate le modalità per la gestione del sopraindicato Fondo e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni;
Considerato che il medesimo , comma 4, dispone che, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del presente decreto non è richiesto il previo parere del Consiglio di Stato;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 15966-I-36-38 del 9 giugno 1997;
Adotta
il seguente regolamento:
.
1. L' del decreto ministeriale 12 agosto 1992, n. 396, modificato dall' del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 431, di seguito denominato "regolamento", è così modificato:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. Il comitato previsto dall', comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominata ''leggè', è presieduto dal presidente della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP) ovvero, su sua delega, dall'amministratore delegato o, quando questo manchi, da altro membro del consiglio di amministrazione della Concessionaria medesima.";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
" 4. Il comitato di cui al comma 1 si avvale, per l'espletamento dei propri compiti, di un ufficio di segreteria tecnica; la CONSAP provvede, sulla base delle indicazioni fornite dal comitato, a dotare l'ufficio dei beni, degli strumenti, del personale e di quant'altro necessario all'espletamento delle funzioni assegnate al comitato dalla normativa vigente. Le relative spese sono poste a carico del Fondo.";
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
" 5. L'ufficio di segreteria tecnica è composto di tre rappresentanti, aventi qualifica funzionale non inferiore all'ottava, designati, rispettivamente, dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I componenti della segreteria tecnica, nominati con lo stesso decreto di nomina dei membri del comitato, sono collocati in posizione di comando presso il fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione. Le amministrazioni interessate assicurano ogni collaborazione per agevolare l'espletamento dei compiti del comitato e dell'ufficio di segreteria tecnica i cui funzionari, in attuazione delle direttive impartite dal presidente della CONSAP, curano la predisposizione dei lavori svolti dal comitato nel periodo compreso tra le riunioni del medesimo, anche per quanto concerne i rapporti con il pubblico.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1997-07-09;400#art-1