Art. 2
In vigore dal 5 dic 1997
1. L' del regolamento è sostituito dal seguente:
" (Attribuzioni del comitato). - 1. Il comitato accerta, previo espletamento di ogni attività istruttoria utile, l'esistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per la concessione dell'elargizione prevista dall', comma 1, della legge e della relativa provvisionale, così come stabilito dall' della medesima legge. A tal fine esso acquisisce, anche a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si è verificato l'evento denunciato, oltre al rapporto iniziale di cui all'articolo 5-bis, comma 1, della legge, una relazione dettagliata in ordine alla natura delle azioni criminose lesive e del fatto che ha cagionato il danno, ai singoli presupposti positivi e negativi disciplinati dalla legge, al nesso tra il fatto delittuoso e il danno subito dalla vittima nonché all'entità del danno.
2. Il prefetto, raccolti gli elementi necessari, anche attraverso gli organi di polizia, provvede, in tempo utile al rispetto dei termini del procedimento, all'invio della relazione. Ai fini della relazione, il prefetto può ottenere dall'autorità giudiziaria copia di atti e informazioni scritte sul loro contenuto, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, della legge.
3. Ricevuta la relazione del prefetto, il comitato esperisce gli accertamenti che ritiene più opportuni in ordine all'entità del danno e può inoltre richiedere alla competente autorità giudiziaria, nei medesimi limiti di cui al comma 2, copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto. Ove il comitato ritenga necessario approfondire le valutazioni in ordine agli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, con deliberazione motivata, proroga di 30 giorni il termine di cui all', comma 2, del presente regolamento.
4. Nella determinazione dell'ammontare del danno da mancato guadagno, a norma dell', comma 2-bis, della legge, il comitato tiene conto, in particolare, del reddito medio netto prodotto dall'attività in relazione alla quale si è verificato l'evento lesivo nel corso del biennio antecedente l'evento medesimo, o dalla data di inizio dell'attività, se più recente. Se è accertato il nesso di casualità tra il fatto delittuoso e la perdita subita, tale nesso si presume esistente anche in rapporto al mancato guadagno, salvo che questo risulti riconducibile, in tutto o in parte, a diversi fattori causali.
5. Il comitato propone al Presidente del Consiglio dei Ministri le determinazioni da assumere in ordine all'elargizione e alle provvisionali, tenuto anche conto della dotazione del Fondo, nonché in ordine alle domande e alle modalità per l'eventuale liquidazione; procede ai necessari accertamenti sull'impiego, entro un termine congruo, delle somme corrisposte in relazione al ripristino dei beni distrutti o danneggiati, anche sulla base della documentazione prodotta dall'interessato; dispone, anche a seguito di segnalazioni del prefetto, le opportune verifiche in ordine ai provvedimenti già adottati o alle proposte già formulate, proponendo al Presidente del Consiglio dei Ministri la revoca dell'elargizione e della provvisionale nei casi previsti dalla legge.
6. Il comitato, anche su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esprime pareri su ogni altra questione relativa all'applicazione della legge, entro trenta giorni dalla richiesta.
Qualora gli accertamenti o le verifiche da effettuare risultino particolarmente complessi, il comitato può avvalersi delle prestazioni di uno o più consulenti tecnici, retribuiti secondo le modalità di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni. Le relative spese sono poste a carico del Fondo.
7. Il comitato verifica semestralmente la rispondenza della gestione del Fondo alle finalità previste dalla legge e ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri.".
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1997-07-09;400#art-2