Art. 3
In vigore dal 5 dic 1997
1. L' del regolamento è così modificato:
a) nel comma 1, le parole "all', comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle parole: "all', comma 5, primo periodo";
b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
" 2. Esaminata la domanda e la documentazione comunque acquisita, il comitato, ferme restando le determinazioni di cui al comma 1, individua la misura dell'ammontare complessivo dell'elargizione che può essere corrisposta in relazione a quanto previsto dall', comma 1, della legge.
2-bis. Se si procede alla concessione dell'elargizione, essa è corrisposta dopo che nel procedimento penale per il fatto che ha causato il danno è stato richiesto il rinvio a giudizio dell'imputato o quest'ultimo è stato presentato o citato a comparire in udienza per il giudizio, ovvero quando tale procedimento è stato definito con provvedimento di archiviazione o con sentenza anche non definitiva, e comunque quando siano decorsi due anni dalla data del fatto lesivo.
2-ter. Prima dell'adozione dei provvedimenti o della scadenza dei termini indicati nel comma 2-bis, può essere disposta la corresponsione, in una o più soluzioni, di una provvisionale pari al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione.
2-quater. All'esito della sentenza di primo grado o del provvedimento di archiviazione, il comitato verifica nuovamente, sulla base delle risultanze giudiziarie, la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'elargizione e adotta i provvedimenti conseguenziali.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1997-07-09;400#art-3